Come costituire una Comunità di Energia Rinnovabile (CER)

La costituzione di una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) va considerata come una collaborazione che permette a cittadini, aziende e istituzioni di produrre e condividere energia prodotta dalle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).

Primo passo

Il primo passo è la formazione di un gruppo composto da persone, PMI, istituzioni e stakeholders, che si raggruppano legalmente come soggetto giuridico in una CER e che consumano e/o producono energia all’interno del perimetro della stessa cabina primaria (visibile sul sito del GSE).

Studio di fattibilità

I membri della CER collaborano insieme in modo che tutti possano fruire dei benefici generati dall’autoproduzione di energia rinnovabile, al fine di contrane i costi.

L’energia prodotta dagli impianti tecnologici impiegati a servizio della CER viene immessa nella rete locale di distribuzione, perché possa essere prontamente consumata oppure conservata in batterie di accumulo comunitarie, destinata ad un utilizzo futuro.

La condivisione di energia promuove la cooperazione e la solidarietà rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e la responsabilizzazione sulla gestione delle risorse.

Benefici ambientali, sociali ed economici

Uno studio di fattibilità risulta essere necessario al fine di determinare la domanda di energia complessiva, ottenuta dal censimento dei consumi dell’energia richiesta da ciascun membro della CER. Sulla base del consumo energetico complessivo si valuterà il dimensionamento degli impianti dedicati alla produzione di energia rinnovabile della CER, individuando le aree più idonee dove realizzare detti impianti.

La valutazione porterà al censimento dei suoi membri, rispetto al loro “ruolo” (Consumatori, Prosumer – Produttori e Consumatori –, Investitori) e considererà il budget e le risorse eventualmente disponibili, così da permettere la scelta della tecnologia più adatta e più efficiente.

Altra considerazione fondamentale è la definizione della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili (es. solare fotovoltaico) che sarà utilizzata (dal Prosumer) in autoconsumo diretto (energia prodotta, utilizzata direttamente e non immessa in rete) e quella prodotta ed immessa in rete, destinata all’autoconsumo diffuso. Quando si verifica che un membro consuma dell’energia prelevandola dalla rete, mentre un altro membro produce energia rinnovabile immettendola in rete, questa energia viene definita “condivisa”. La fruizione degli incentivi premianti è riservata a tutta l’energia condivisa in questa modalità, consumata e prodotta da tutti i membri della CER.

Lo studio di fattibilità indicherà, inoltre, il bilancio dei vantaggi e dei benefici ambientali, sociali ed economici derivanti dai flussi di energia caratteristici di ciascuna CER. Il confronto tra costi e benefici permetterà di calcolare in maniera significativa la redditività della CER per tutta la sua durata (20 anni).

Costituzione legale

È importante stabilire un modello di governance per avviare, gestire e controllare una CER, che deve essere costituita legalmente e deve assumere la qualifica di soggetto giuridico. Sarà indispensabile dotarsi di uno Statuto che riporterà le informazioni fondamentali come sede, durata, finalità, e di un Regolamento, che definirà in modo univoco, chiaro ed esplicito le condizioni di gestione, le modalità di accesso/recesso/esclusione, la definizione dei vantaggi e dei benefici ambientali, sociali ed economici attesi, la ripartizione dei benefici economici derivanti dalle attività della CER, le modalità e gli obiettivi del loro utilizzo, ed i rapporti con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Fase esecutiva

Successivamente alla costituzione del soggetto giuridico e, quindi, alla definizione di Statuto e Regolamento, sulla base degli esiti dello studio di fattibilità, si procederà ad eseguire un’analisi dettagliata dei consumi energetici, normalizzati su base oraria, e ad avviare la fase autorizzativa, completata la quale si potrà procedere con la realizzazione e messa in esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile.

Gestione

Terminata l’esecuzione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, il referente della CER provvederà alla corretta iscrizione di questi e di ciascun membro della CER ai relativi registri, con annessa richiesta di accesso agli incentivi da inoltrare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Una CER richiede una gestione amministrativa, tecnica e finanziaria. Un continuo monitoraggio è auspicabile, così da poter dare garanzia di trasparenza e di controllo dei flussi energetici. Il monitoraggio è finalizzato, quindi, non solamente a consolidare la consapevolezza, ma anche a ottimizzare e massimizzare i benefici ed i vantaggi ambientali, sociali ed economici attesi. Inoltre, il monitoraggio permette di ridurre i rischi, ottimizzando il rendimento degli impianti tecnologici e avendo la possibilità di agire preventivamente in caso di eventuale e/o necessaria manutenzione. Una volta ottenuta l’iscrizione al GSE, la CER potrà beneficiare degli incentivi e fruire dei benefit generati grazie all’energia condivisa, ossia quell’energia prelevata dalla rete, nell’ora di riferimento, da uno dei membri della CER, contestualmente immessa in rete da almeno uno degli impianti dedicati alla produzione di energia rinnovabile, dedicati a coprire il totale fabbisogno di energia della CER.

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